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RAPPORTI TRA CREDITORE E DEBITORE

All'interno della lotta tra patrizi e plebei nell'antica Roma, si inserisce la codificazione delle leggi preesistenti nel V secolo a.C. Costituì pertanto una potente conquista la composizione delle leggi delle Dodici Tavole (da cui è tratta la III), che a buon diritto si può considerare il primo testo letterario di Roma.

Tavola III
 

  1. Per chi ha confessato un debito e per cose giudicate, è legale il termine massimo di trenta giorni.

  2. Dopo questo termine, il creditore si impossessi del debitore e lo tragga in giudizio.

  3. Se il debitore non paga o qualcuno non si fa garante in giudizio, il creditore porti via con sé il debitore. Lo leghi o con una correggia o con una catena di non meno di 15 libbre, o di maggior peso se vorrà.

  4. Il debitore se vorrà, viva del suo. Se non vive del suo, chi lo terrà in custodia gli dia una libbra di pane al giorno. Se vorrà, gliene dia di più.

 


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